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Lavoro 18 Novembre 2020

Il potere dispositivo degli organi di vigilanza

Una discrezionalità ad ampio raggio che con le nuove regole spetta unicamente agli ispettori del lavoro.

L'art. 12-bis D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), nel riscrivere l'art. 14 D.Lgs. 124/2004, ha riportato l'attenzione del legislatore su uno dei poteri più oscuri e discrezionali in capo agli organi di vigilanza: il potere di disposizione, ossia la possibilità di adottare un provvedimento esecutivo nei confronti del datore di lavoro quanto viene accertata un'irregolarità che non è supportata da una sanzione penale o amministrativa. In tal modo, viene assicurata una sorta di presidio sanzionatorio anche nei confronti di quegli obblighi normativi o contrattuali, la cui inosservanza non comporta alcuna conseguenza per il trasgressore. In termini pratici, si tratta di un ordine che gli ispettori del lavoro (e soltanto loro, con le nuove regole) possono impartire quando ravvisano un comportamento non regolamentare in materia di lavoro e legislazione sociale o di prevenzione infortuni. L'ambito di applicazione è dunque molto ampio, abbracciando qualsiasi infrazione scaturente da una violazione di legge o dei contratti collettivi, con esclusione di accordi individuali tra le parti. Sono da ritenersi escluse anche le obbligazioni di natura patrimoniale, per il cui adempimento appaiono molto più utili altri strumenti come la diffida accertativa o la conciliazione monocratica. Attraverso l'esercizio del potere in questione, l'organo ispettivo intima alla parte datoriale...

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