Anche senza indicazioni dei soci, il liquidatore può proseguire l’attività se utile alla liquidazione; lo scioglimento resta efficace anche dopo l’avvio del procedimento concorsuale.
Quando una società entra in liquidazione, il primo riflesso è spesso quello di immaginare una fase statica, segnata dalla mera dismissione dei beni e dalla progressiva chiusura dei rapporti pendenti. In realtà, la disciplina codicistica restituisce un quadro molto più articolato, nel quale il liquidatore assume un ruolo attivo e, per certi versi, anche strategico. È proprio su questo terreno che si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione 20.03.2026, n. 6666, che affronta in modo puntuale l’estensione dei poteri del liquidatore e il rapporto tra liquidazione volontaria e procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.In assenza di una diversa determinazione dei soci, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2489 c.c., che attribuisce al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione della società. Non si tratta di un potere residuale, ma di una vera e propria attribuzione legale, che opera automaticamente e che può essere limitata solo da una scelta espressa dell’assemblea.Questa impostazione consente di superare una lettura restrittiva ancora diffusa nella prassi, posto che la liquidazione non implica necessariamente l’immediata cessazione dell’attività d’impresa, al contrario, in presenza di determinate condizioni, la prosecuzione dell’attività può rappresentare lo strumento più efficace per preservare il valore dell’azienda e massimizzare il risultato della liquidazione. In tale...