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Diritto
30 Dicembre 2019
Poteri del Tribunale sulla verifica della soglia di indebitamento
Una recente pronuncia stabilisce che la produzione di fatture non accettate dalla società resistente, né accompagnate da un documento di trasporto, non soddisfano il requisito di cui all'art. 15 L.F. per la declaratoria di fallimento.
La vicenda trae origine dal deposito di un'istanza di fallimento a impulso di una società che aveva un credito nei confronti della resistente di € 18.220,91, in forza di un decreto ingiuntivo ritualmente notificato. Nell'instaurata procedura prefallimentare, interveniva un'altra società, la quale deduceva di vantare un credito complessivo di € 36.062,43, come risultante da fatture ed estratti di partitari. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la produzione della sola fattura non sia sufficiente a ritenere i ricorrenti legittimati a proporre istanza di fallimento, atteso che le fatture prodotte a suffragio dei crediti da loro vantati non risultavano pervenute o accettate dalla società resistente, nè accompagnate da un documento di trasporto, né registrate nelle scritture contabili della resistente medesima.
Ciò detto, il Tribunale ha rilevato che, da un lato, il debito di € 18.220,91, quale risultante dal decreto ingiuntivo citato in atti, non superava la soglia dell'indebitamento rilevante ai sensi dell'art. 15, ultimo comma L.F. e, dall'altro lato, che neanche la visura dei protesti prodotta in atti fosse sufficiente a valere quale creditoria rilevante ai fini del superamento della soglia dei debiti scaduti e non pagati, di talché rigettava il ricorso per la declaratoria di fallimento.
Inoltre, si legge nel provvedimento in commento, l'elevazione in capo al debitore di protesti,...