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Diritto 09 Gennaio 2023

Poteri di acquisizione documentale del CTU

Il CTU può procedere all’acquisizione degli estratti conto relativi al rapporto che le parti hanno mancato di produrre, documentando l’andamento del conto e le singole rimesse suscettibili di ripetizione.

La recente ordinanza della Cassazione n. 34600/2022 ha recepito i principi di diritto statuiti dalle Sezioni Unite nella sentenza 1.02.2022, n. 3086. Ma andiamo per gradi e partiamo dai fatti di causa. Con citazione notificata il 9.09.2013, Banca Alfa S.p.A. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Taranto con cui la banca stessa era stata condannata al pagamento della somma di euro 217.474,40, oltre interessi nei confronti di Beta s.r.l. Quest’ultima aveva agito in giudizio domandando l’accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente da essa intrattenuto con la Banca Alfa S.p.A., oltre che la condanna della controparte alla ripetizione delle somme corrisposte per interessi, spese e commissioni non dovute. Con sentenza depositata il 20.02.2017 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava il gravame. Contro tale pronuncia Banca Alfa S.p.A. ha proposto un ricorso per Cassazione fondato su 3 motivi (quello di nostro interesse è riportato di seguito). Veniva opposta la violazione o falsa applicazione degli artt. 184, 152, 154 e 194 c.p.c. La banca istante lamentava che il CTU nominato per la rielaborazione del conto avesse utilizzato documenti prodotti dalla controparte in sede di operazioni peritali, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 184 c.p.c. In particolare la produzione documentale riguardava 13 estratti conto e, in considerazione dell’inammissibilità...

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