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Imposte dirette 17 Marzo 2026

Preannunciate modifiche su permute, tassa su pacchi e iperammortamento

Il MEF con un comunicato stampa preannuncia che un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla legge di Bilancio per il 2026 per modificare le disposizioni relative alle permute Iva, contributo sui piccoli pacchi e iperammortamento.

Il Ministero delle Finanze, con il comunicato stampa 12.03.2026, n. 31, preannuncia l’emanazione prossima di un provvedimento legislativo che interverrà sulla L. 30.12.2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026). Sono attese le modifiche alle disposizioni riguardanti il contributo di 2 euro sulle importazioni di piccole spedizioni, la base imponibile Iva delle operazioni di permuta e l’iperammortamento.

Il contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, introdotto dall’art. 1, cc. 126-128, avrebbe dovuto vedere il primo versamento entro il 15.03.2026 (circolari Agenzia delle Dogane e Monopoli nn. 37/2025 e 1/2026). L’applicazione delle disposizioni verrà rinviata, fino al 30.06.2026. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel frattempo, occorre il coordinamento con il regolamento UE (30.01.2026) che ha introdotto un dazio provvisorio di 3 euro dal 1.07.2026 al 1.07.2028 per le spedizioni di valore fino a 150 euro.

Le regole per la determinazione dell’imponibile Iva relativo alle permute sulla base dell'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni, al posto del valore normale, sono state introdotte dall’art. 1, c. 139. Verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile Iva delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi, si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1.01.2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1.01.2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

Infine, è prevista una modifica alle disposizioni dell’iperammortamento (introdotte dall’art. 1, cc. 427-436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali.
Il comma 427 originario prevedeva quanto segue. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028.
Il comunicato stampa preannuncia che verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.