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Lavoro 24 Maggio 2019

Preavviso di licenziamento anche con i requisiti pensionistici


La Corte di Cassazione, con ordinanza 521/2019, ha riaffermato che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età anagrafica, è comunque obbligatorio un atto formale di licenziamento del datore di lavoro, con il preavviso per il lavoratore. Di conseguenza, se il datore di lavoro non lo adotta, il rapporto di lavoro prosegue e sono dovute le relative indennità. L'ordinanza nasce in seguito a una sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che aveva condannato un'azienda privata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di recesso, oltre al pagamento della indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoratore che aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento, ma al quale non era stato comunicato il licenziamento. Infatti, la Corte territoriale, preso atto del regime di libera recedibilità del rapporto di lavoro in seguito al raggiungimento dell'età pensionabile del dipendente, aveva escluso che le delibere del consiglio di amministrazione contenessero una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto di lavoro, come giudicato nella sentenza di primo grado del Tribunale, ritenendo che invece rinviassero alle scadenze successive ogni decisione sulla prosecuzione del rapporto o sulla sua risoluzione. La Corte territoriale ha ritenuto invece che la comunicazione per iscritto del recesso fosse necessaria, in base all'art. 22, c. 6, del ccnl di...

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