Il preavviso è l’arco temporale che intercorre tra la comunicazione al lavoratore o al datore di lavoro di voler recedere dal rapporto e l’ultimo giorno di lavoro. Il preavviso decorre da quando le parti ne vengono a conoscenza e in caso di diversa previsione contrattuale si calcola in giorni di calendario.
La durata è affidata all'art. 2118 c.c. ai CCNL che ne stabiliscono la durata secondo schemi variabili in base ai lavoratori che sono impiegati o operari e all’anzianità di servizio; alcuni CCNL prevedono inoltre che il preavviso decorra dal 1 o dal 15 del mese.
Il preavviso non è previsto nei casi seguenti:
dimissioni per giusta causa;
durante il periodo di prova;
al termine del contratto a tempo determinato;
risoluzione consensuale;
risoluzione per mancato servizio a seguito di reintegra.
Durante il preavviso lavorato le parti mantengono gli stessi obblighi e diritti: il datore di lavoro ha l’obbligo di retribuire il lavoratore considerando gli eventuali aumenti contrattuali, mensilità aggiuntive, ecc. ed il lavoratore mantiene l’obbligo di diligenza, fedeltà e subordinazione.
Il preavviso può però anche essere non lavorato: in questo caso la parte che recedere deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva di preavviso, oppure trattenere l’indennità di mancato preavviso. Vediamo i 2 casi principali.
Nel caso in...