Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Ottobre 2026
Precari pubblici, stabilizzazione non cancella l’indennità per abuso
Dopo la riforma del 2024, per la pronuncia della Cassazione 9.10.2026, n. 26493, la stabilizzazione del lavoratore pubblico non estingue né compensa l’indennità dovuta per la reiterazione abusiva dei contratti a termine illegittimi.
Caso - La vicenda riguarda un lavoratore già LSU, poi utilizzato da un Comune siciliano con contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale, reiterati per anni attraverso proroghe successive. La stabilizzazione era intervenuta solo nel dicembre 2019. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Messina aveva riconosciuto la natura subordinata dei rapporti e la violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a termine, ma aveva attribuito alla successiva immissione in ruolo un’efficacia sostanzialmente sanante del danno da precarizzazione. La Cassazione, invece, ha accolto il primo motivo di ricorso, chiarendo che quel ragionamento non è più compatibile con il nuovo assetto normativo.
Novella del 2024 - Il cuore della decisione è nella modifica dell’art. 36, c. 5 D.Lgs. 165/2001, introdotta dall’art. 12 D.L. 131/2024 convertito nella L. 166/2024. La norma prevede che, in caso di danno da abuso nella successione di contratti o rapporti a termine, il giudice liquidi un’indennità tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del Tfr, salva la prova del maggior danno. La misura va determinata in base alla gravità della violazione, al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto.
Dal danno comunitario alla regola legale - Prima della riforma la tutela contro l’abuso era stata costruita in via pretoria attraverso il c.d....