Intervenendo sulle contestazioni relative all'applicabilità o meno della richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la III Sezione Penale della Cassazione (sentenza 28.05.2021, n. 21065) ha avuto modo di chiarire che la scriminante in questione non può essere preclusa attingendo meramente alla sussistenza di precedenti penali del reo-contribuente.
Sulla base delle disposizioni in materia, il riconoscimento della cennata causa di non punibilità non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, nonostante sulla base di essi sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale. La ratio di tale conclusione non deriva da articolate e complesse ricostruzioni giuridiche, ma dal fatto che i parametri di valutazione contenuti nell’art. 131-bis citato hanno sia natura che struttura oggettiva, ragion per cui si devono ritenere operativamente applicabili su un piano ben differente rispetto ai fattori soggettivi che attengono alla valutazione della personalità del reo.
Con ciò non si esclude rilevanza ai precedenti penali, ma si chiarisce come la cennata valenza ostativa possa essere presa in considerazione unicamente qualora l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.
Si consideri infatti che ai sensi dell'art. 131-bis c.p....