In materia di accertamento standardizzato, la Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ord. 8.02.2019, n. 3762) conferma la preclusione di integrazioni della motivazione dell’atto di accertamento, a maggior ragione se le si intende operare già in fase avanzata . Viene rimarcata in tal modo la circostanza che fa discendere tale impedimento direttamente dalla natura impugnatoria del processo tributario. Invero, si assiste non di rado a momenti giuridicamente imbarazzanti, nel tentativo (a dire il vero non sempre disatteso) di rimediare a carenze istruttorie di atti impositivi durante la fase prettamente processuale, in spregio alle norme che ne sorreggono il modello processuale.
La pronuncia in epigrafe offre uno spunto di riflessione in ordine alla funzione e struttura (impugnatoria) propria del processo tributario, spesso disattesa e frustrata da istanze non proprio in linea con il dato normativo. Infatti, da una lettura della disciplina risulta manifesto come aderisca perfettamente al c.d. “modello impugnatorio”, caratterizzato dalla proponibilità della sola azione costitutiva o più correttamente, del sottotipo rappresentato dall’azione demolitoria. La Cassazione propende in tal caso per un'interpretazione (condivisa da chi scrive) del processo come “impugnatorio”, contrapposto a quello che un’altra parte della giurisprudenza intende alla stregua di un “processo dichiarativo”.
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