Accertamento, riscossione e contenzioso 29 Febbraio 2024

Preclusione probatoria di documenti non esibiti

Con la sentenza 21.02.2024 n. 4662 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dall'art. 52, c. 5 D.P.R. 633/1972, e sui i presupposti necessari perché operi la preclusione probatoria.

Nella sentenza la Corte di Cassazione ribadisce che tale divieto presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non è stato espressamente richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all’ispezione , non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.). (Sez. V, 12.04.2017, n. 9487). Nella sentenza in commento la Cassazione ha anche ritenuto di sottolineare come l’eventuale pretesa dell’Ufficio di precludere il valore probatorio della documentazione non prontamente trasmessa ai Verificatori, costituirebbe solo un’antigiuridica ostruzione all’accertamento del rapporto d’imposta nella sua conformazione costituzionalmente presidiata, dal momento che eventuali omissioni risultano esclusivamente imputabili all’intrapresa procedura concorsuale e alla difficoltà di reperire con la necessaria tempestività i documenti medesimi. Principi di diritto persino sacrosanti - La Corte di Cassazione ha, in termini del tutto preponderanti (si cfr. in tal senso sentenza n. 10527/2017), sostenuto il principio di diritto che...

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