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Diritto 31 Dicembre 2020

Preclusioni all'utilizzo delle risultanze di un Pvc

Il verbale redatto in fase di attività ispettiva dalla Guardia di finanza costituisce un'evidenza documentale fruibile a titolo di prova nel contesto del processo penale sempre che, nel caso emergano indizi di reato, si proceda secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att. c.p.p.

Nella prassi processual-penalistica è oramai consolidato il principio del pieno riconoscimento di valore probatorio del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza: si tratta di un atto amministrativo extraprocessuale, che integra gli estremi della prova documentale utilizzabile nel processo penale. Tuttavia, è opportuno tener presente la regola secondo cui, nel caso di emersione di indizi di reità durante le attività ispettive esperite, occorre necessariamente procedere secondo le modalità dell’art. 220 delle Disposizioni attuative del c.p.p., altrimenti la parte del documento redatta dopo tale emersione non può assumere alcuna efficacia probatoria, essendone precluso l'utilizzo. In tale ipotesi, l'inutilizzabilità dei risultati probatori scaturente dalla violazione delle disposizioni del Codice di procedura penale ha lo scopo di assicurare ritualmente le fonti di prova in presenza di indizi di reato. L’argomento esposto, oggetto di un recente intervento della Cassazione Penale (sentenza 16.12.2020, n. 36000), offre uno spunto di riflessione in rapporto al momento dell’emersione del reato e dei suoi indizi, soprattutto quando ci si ritrova al cospetto di un possibile superamento delle soglie di punibilità necessarie per la configurazione del reato: tale operazione è indispensabile per assicurare le guarentigie difensive di legge ed è spesso oggetto di...

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