Accertamento, riscossione e contenzioso 08 Gennaio 2026

Preclusioni probatorie limitate a condotte dolose

Con la sentenza n. 137/2025 la Corte Costituzionale limita l’operatività delle preclusioni ex art. 32, c. 4 D.P.R. 600/1973 alle sole condotte dolose, valorizzando il rapporto fiscale come cooperazione paritaria e il ruolo centrale dello Statuto del contribuente.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137/2025, si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 32, c. 4 D.P.R. 600/1973 a mente del quale “le notizie e i dati non adotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.I parametri costituzionali ritenuti rilevanti ai fini dello scrutinio della ritenuta illegittimità delle preclusioni probatorie in questione erano essenzialmente gli artt. 24, 25 e 111 in unione con l’art. 6 della CEDU e gli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’esito dello scrutinio costituzionale è stato quello di una sentenza interpretativa di rigetto. La sentenza, tuttavia, appare declinata in forma garantistica nei confronti del contribuente ed è stata accolta positivamente dalla Dottrina accademica.Volendo passare in rassegna i passi più salienti va in primis evidenziato come essa confermi il limite specifico rappresentato dalla necessità che la richiesta venga rivolta direttamente al contribuente e non a un terzo con identificazione puntuale degli oneri informativi e documentali rivolti al contribuente, senza che possano assumere rilevanza ai fini della preclusione probatoria richieste di adempimento generiche, formulate...

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