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Diritto 11 Marzo 2019

Prededucibilità dei crediti sorti in funzione della procedura


Ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, L.F. i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali sono soddisfatti con preferenza quali crediti prededucibili. Sul punto la Suprema Corte (Cass. 6.03.2018, n. 5254) ha precisato che "l'art. 111, c. 2 L.F., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che la procedura sia stata aperta (e dunque, quanto al concordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domanda e nell'ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo "funzionale", cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente)". La giurisprudenza di legittimità ha oramai da tempo intrapreso un percorso evolutivo, volto ad affrancare la categoria dei crediti prededucibili in ragione del loro carattere funzionale dal presupposto di un controllo giudiziale sulla loro utilità. In altri termini, la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l'attività professionale prestata possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l'evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena la frustrazione...

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