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Diritto 08 Marzo 2021

Prededucibilità dei crediti sorti per forniture durante il concordato

L'insorgenza della pretesa creditoria è prededucibile anche se le forniture non hanno recato vantaggio alla massa dei creditori.

È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "i crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell'adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo" (Cass. 380/2018). La chiusura del concordato che, ai sensi dell’art. 181 L.F., fa seguito alla definitività del decreto o della sentenza di omologazione, pur determinando la cessazione del regime di amministrazione dei beni previsto dall'art. 167 durante il corso della procedura, non comporta (salvo che alla data dell'omologazione il concordato sia stato già interamente eseguito) l'acquisizione in capo al debitore della piena disponibilità del proprio patrimonio, che resta vincolato all'attuazione degli obblighi da lui assunti con la proposta omologata; dei quali obblighi il Commissario Giudiziale, come espressamente stabilito dall'art. 185, è tenuto a sorvegliare l'adempimento, "secondo le modalità stabilite nella sentenza (o nel decreto) di omologazione". La fase di esecuzione, nella quale, come si desume dalla stessa rubrica dell'art. 185, si estrinseca l'adempimento del concordato, non...

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