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Diritto
01 Giugno 2020
Prededucibilità e assistenza alla procedura concordataria
Negato il beneficio al credito del professionista per consulenza svolta a favore della società in bonis, nel corso della procedura concorsuale, poi confluita nel fallimento, quando la procedura minore sia revocata perché si rilevi infattibile anche giuridicamente.
La Suprema Corte in una recente ordinanza (Cass. 15.05.2020, n. 9027) si è nuovamente confrontata con la tematica della prededuzione dell'attività di consulenza e assistenza svolta in occasione di una procedura concordataria, poi confluita nel fallimento. Nel caso in esame la procedura di concordato, inizialmente aperta, era stata poi revocata ai sensi dell'art. 173 L.F., a seguito della scoperta di circostanze comportanti il venir meno della fattibilità anche giuridica del concordato per circostanze mai evidenziate dai professionisti e che avevano compromesso la correttezza delle informazioni fornite al ceto creditorio in funzione del voto.
L'orientamento della Corte di legittimità è oramai conforme nel ritenere di affrancare la categoria dei crediti prededucibili, in ragione del loro carattere funzionale, dal presupposto di un controllo giudiziale sulla loro utilità, riconoscendo la prededucibilità sul presupposto della mera funzionalità e strumentalità delle attività professionali da cui i crediti hanno origine rispetto alla procedura concorsuale; ciò in ragione dell'evidente ratio della norma, individuabile nell'intento di favorire il ricorso al concordato preventivo diretto a predisporre un possibile strumento di composizione della crisi e la conservazione dei valori aziendali (Cass. 5098/2014). Tanto più che lo stesso disposto dell'art. 67, lett. g) L.F. sottrae...