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Diritto 14 Gennaio 2020

Prededuzione delle spese di opposizione al fallimento

Per la Corte di Cassazione non possono essere ammesse perché non inerenti alle esigenze dell'amministrazione concorsuale.

La Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza 11.09.2019, n. 22725, ha chiarito taluni aspetti controversi in tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, tra cui quello relativo alle spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, commentano gli Ermellini, in tema di opposizione allo stato passivo, non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo la sua qualità di litisconsorte necessario, non potendosi desumere da essa l'inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione. (Cassazione Civile, Sez. I, sent. 20.01.2006, n. 1186). In sostanza, si legge nel provvedimento in commento, le spese sostenute dal creditore procedente, pur istante per fallimento, non hanno carattere prededucibile perché non strettamente inerenti alle esigenze dell'amministrazione del fallimento; al riguardo, come evidenziato nella citata sentenza, sussistono differenze funzionali e ontologiche tra la difesa della curatela e quella del creditore opposto. Infatti, il creditore ricorrente ha un suo specifico interesse a resistere nella causa di opposizione a fallimento, dal momento che l'eventuale revoca della sentenza potrebbe integrare un motivo di responsabilità qualora dovesse risultare che la...

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