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Società
16 Gennaio 2023
Prelazione limitata tramite deroga statutaria
In linea con quanto già affermato dal Notariato, anche la giurisprudenza ammette la libertà statutaria di circoscrivere il diritto di prelazione spettante al socio nel rispetto dell’unitarietà della quota.
Sulla scorta di quanto già affermato dal Notariato a diretta interpretazione della revisione effettuata dal D.L. 50/2017 (in tema di emissione di diverse categorie di quote in caso di S.r.l.) anche la giurisprudenza (Tribunale di Roma, 7.02.2022; Tribunale di Bari, 20.10.2022) ha legittimato la possibilità di deroga statutaria alla disciplina della prelazione, attuabile con la previsione che al socio spetti il diritto di esercitare il diritto unicamente in relazione all’emissione di quote della stessa categoria di quelle già possedute. Il tutto nel rispetto del principio di unicità della quota affermato dal diritto societario e ribadito oggi anche dalla giurisprudenza, insieme alla sostanziale impossibilità di pronunciare la nullità ex lege di un trasferimento operato in deroga alle clausole statutarie.
In totale aderenza alla posizione assunta dal Comitato del Triveneto (ribadita dalla pubblicazione della massima n. 6/2018) anche per i giudici è da considerarsi ribadito e confermato il principio di unicità della quota di partecipazione detenuta da un socio in una S.r.l. In questa direzione non risulta, quindi, determinante la riforma operata dal D.L. 50/2017 che, con la sua conversione in legge, ha introdotto per le società a responsabilità limitata qualificabili come PMI la possibilità di prevedere nello statuto la creazione di differenti categorie di quote da offrire eventualmente al...