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Diritto 08 Febbraio 2021

Prelievi indebiti dei soci: concorrono a formare il patrimonio sociale

Se tali operazioni non trovano giustificazione in utili effettivamente conseguiti, l'importo deve essere restituito alla società.

La questione dell'indebito prelievo di somme da parte di soci di società di persone, esaminata pochi giorni addietro dalla Cassazione civile, sez. I, 20.01.2021, n. 979, è di particolare importanza in quanto non risultano reperibili in proposito precedenti interventi. Nella sentenza emerge in generale, che: - la società di persone costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci; - la responsabilità verso terzi dei soci si atteggia come una forma di garanzia; - il socio che ha provveduto a pagare il debito sociale, ha azione di regresso nei confronti della società. In relazione ai prelievi da parte dei soci di somme dalle casse sociali, è subito da annotare che sono frequenti le prassi intese a qualificarli come utili, anche se riferiti a esercizi ancora in corso, all'unica condizione che ci sia il previo consenso di tutti i soci. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, però, ha affermato che “nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 C.C., all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio”. Infatti, non si può fare luogo a ripartizione di somme tra soci, se non per utili realmente conseguiti (secondo quanto prescrive in modo espresso,...

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