La questione dell'indebito prelievo di somme da parte di soci di società di persone, esaminata pochi giorni addietro dalla Cassazione civile, sez. I, 20.01.2021, n. 979, è di particolare importanza in quanto non risultano reperibili in proposito precedenti interventi. Nella sentenza emerge in generale, che:
- la società di persone costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci;
- la responsabilità verso terzi dei soci si atteggia come una forma di garanzia;
- il socio che ha provveduto a pagare il debito sociale, ha azione di regresso nei confronti della società.
In relazione ai prelievi da parte dei soci di somme dalle casse sociali, è subito da annotare che sono frequenti le prassi intese a qualificarli come utili, anche se riferiti a esercizi ancora in corso, all'unica condizione che ci sia il previo consenso di tutti i soci. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, però, ha affermato che “nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 C.C., all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio”. Infatti, non si può fare luogo a ripartizione di somme tra soci, se non per utili realmente conseguiti (secondo quanto prescrive in modo espresso,...