Diritto del lavoro e legislazione sociale
31 Maggio 2025
Premio di produzione interrotto: la decisione è legittima
La Corte d’Appello di Catanzaro chiarisce i limiti temporali degli accordi aziendali e conferma che la sola continuità dei pagamenti non basta a fondare un obbligo retributivo stabile.
Con la sentenza del 29.04.2025, la Corte d’Appello di Catanzaro ha riconosciuto la legittimità dell’interruzione del premio di produzione da parte dell’azienda, avvenuta dopo la scadenza degli accordi collettivi interni.Il caso riguardava un operaio che, nel 2019, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del premio non più erogato. In primo grado, il Tribunale di Lamezia Terme aveva accolto la richiesta, ritenendo ancora efficaci le intese aziendali sottoscritte nel 2000 e nel 2006.La Corte d’Appello ha invece valorizzato una clausola del contratto collettivo nazionale del 1999, che fissava in 4 anni la durata massima degli accordi aziendali. Di conseguenza, gli effetti delle intese si sono esauriti al 31.12.2008. Nessun accordo successivo ha previsto un obbligo di rinnovo del premio, nemmeno quello del 2016 sulla detassazione, ritenuto inidoneo a produrre effetti retributivi vincolanti.La prosecuzione dei pagamenti non costituisce un vincolo - Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda l’effetto della condotta aziendale successiva alla scadenza degli accordi. La Corte ha chiarito che l’eventuale prosecuzione del pagamento del premio fino al 2018 non basta a configurare un diritto soggettivo. In assenza di una base contrattuale esplicita, il comportamento del datore di lavoro non può essere considerato vincolante sul piano giuridico.In particolare, i giudici hanno sottolineato che l’erogazione avveniva in maniera disomogenea...