Con risposta ad interpello 27.06.2019, n. 212, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla conversione del premio di risultato in welfare, possibilità, ricordiamo, offerta ai dipendenti dalla legge di Stabilità 2016. Una prima precisazione viene fornita in relazione all’individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite di € 3.000 fissato dalla legge di Stabilità 2016. Nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileva nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato, pertanto il rispetto del limite annuo dell'importo suddetto dovrà essere considerato nel momento in cui il dipendente esercita l’opzione per sostituire il premio di risultato agevolabile con il paniere dei Servizi Welfare, momento che per ogni caso specifico viene identificato dagli accordi da cui nasce il diritto al premio stesso.
Per quanto concerne, invece, il momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, ovvero del rispetto dei limiti previsti dalla normativa ai fini della loro non concorrenza al reddito, in base al principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione del lavoratore. Tale principio si applica sia alle erogazioni in denaro che a quelle in natura, mediante...