Paghe e contributi 04 Giugno 2024

Prepensionamento editoria: chiarimenti Inps

Tutte le regole del prepensionamento editoria, di cui all’art. 1, c. 141 L. 213/2023; le fornisce l’Inps con circolare 23.05.2024, n. 68.

In particolare, per la disciplina di accesso al prepensionamento in esame, viene fatto rinvio ai requisiti e alle condizioni previste dall’art. 37, c.1, lett. a) L. 416/1981 e dall’art. 1, c. 500 L. 160/2019. Vengono forniti i seguenti chiarimenti. Il prepensionamento di cui alla L. 160/2019 trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, tra il 1.01.2020 e il 31.12.2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. Si evidenzia che, i lavoratori dipendenti delle imprese in esame devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro. Quindi, come ribadito dall’art. 1, c. 141 L. 213/2023, si precisa che, anche a seguito dell’autorizzazione di ulteriori risorse, resta ferma la necessità che i predetti piani siano stati presentati al Ministero del Lavoro entro il 31.12.2023. Inoltre, l’art. 1, c. 500 L. 160/2019, prevede un requisito contributivo ridotto rispetto a quello di cui all’art. 37, c. 1, lett. a) L. 416/ 1981, “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”; in applicazione di tale norma, il...

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