La mancata formalizzazione della nomina di dirigenti e preposti non influisce sull’obbligo di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, dato che lo scopo della norma richiede competenza e preparazione per chi svolge tali funzioni.
Nella legislazione in materia di sicurezza diverse sono le figure con rilevanti responsabilità: si segnalano, in particolare, dirigente e preposto, la cui presenza si rende necessaria per una gestione efficace di realtà complesse. Il primo, “alter ego” del datore di lavoro, ne rende esecutive le direttive attraverso azioni di organizzazione e controllo, il secondo esercita le funzioni principali di coordinamento e sorveglianza.
La L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 ha ridefinito nomina, ruolo e obblighi del preposto nel caso in cui vada garantita la vigilanza. Il datore di lavoro deve assicurare la formazione e l’aggiornamento dell’incaricato, divenuto biennale dai 5 anni previsti in precedenza.
In tale contesto si inquadra la sentenza di Cassazione Penale, Sez. III, 12.05.2022, n. 18839 con la quale è respinto il ricorso formulato da un datore di lavoro sanzionato con ammenda, per non aver sottoposto a formazione adeguata e specifica (art. 37, c. 7 D.Lgs. 81/2008), attraverso la frequenza di corsi appositi, dirigente e preposto di fatto dell’azienda.
La decisione solleva alcune perplessità perché non tiene conto della distinzione fondamentale tra preposto giuridico inserito nell’organizzazione preventiva della sicurezza e figura che esercita in concreto il ruolo pur senza una formale investitura (art. 299 D.Lgs. 81/2008). Nel primo caso il datore di lavoro individua a priori la...