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Lavoro 10 Febbraio 2021

Preposto non responsabile per l'avvenuto infortunio

Non si può incolpare il soggetto per aver disatteso gli obblighi di sicurezza sul lavoro, se non c'è certezza che ne fosse al corrente e avesse colposamente ignorato condotte elusive poste in atto dai lavoratori.

La pronuncia in merito alla mancata imputabilità del datore di lavoro per un infortunio mortale dovuto a carenze di sicurezza di cui ignorava l'esistenza si ripete con analoghe modalità anche per la figura del preposto. Lo stabilisce la sentenza della Cassazione Penale 13.01.2021, n. 1096 che esclude l'imputabilità del soggetto per condotta omissiva e in particolare per non avere rispettato gli obblighi di sicurezza sul lavoro, senza la certezza di una reale conoscenza o conoscibilità di prassi elusive in essere, colpevolmente ignorate. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al preposto la funzione di sovrintendere all'attività di altri lavoratori adottando le misure necessarie ed esercitando un autonomo potere d'iniziativa. Con l'evoluzione del sistema della prevenzione, il ruolo si rafforza e assume caratteri distinti, ma complementari a quelli del datore di lavoro e del dirigente nell'organigramma aziendale. Assolve, infatti, a compiti di vigilanza e controllo sulla fase esecutiva della prestazione, sull'osservanza e applicazione di misure specifiche e di DPI da parte dei lavoratori e sulla segnalazione ai superiori gerarchici delle carenze riscontrate. Nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni il preposto risponde a precisi doveri di tutela e in tal senso assume quote di responsabilità per le violazioni in materia antinfortunistica, indipendentemente dal conferimento o meno di una delega. Il caso...

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