La prescrizione decennale dei tributi erariali supera il vaglio della Corte Costituzionale. Con la sentenza 19.05.2026, n. 85 la Consulta ha dichiarato non fondate, e in parte manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 2946 c.c., nella parte in cui, secondo il diritto vivente inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 23397/2016, consente di applicare alla riscossione dei principali tributi statali il termine ordinario di 10 anni. Il punto è delicato, perché per imposte sui redditi, Irap e Iva manca una disposizione tributaria espressa che stabilisca in modo autonomo il termine prescrizionale. Proprio questo vuoto normativo ha alimentato negli anni un contenzioso rilevante. La giurisprudenza di legittimità ha costruito un orientamento stabile: quando il legislatore non prevede un termine diverso, opera la regola generale dell'art. 2946 c.c. La Corte Costituzionale riparte da qui e afferma che quella soluzione non viola la Costituzione, perché la durata della prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore. Non si tratta, quindi, di un vuoto che il giudice costituzionale possa colmare. La questione, semmai, resta politica e legislativa.
Il passaggio più rilevante della pronuncia riguarda il confronto con la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4) c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Secondo la Consulta, tale previsione non può essere estesa ai tributi erariali. La prescrizione breve riguarda obbligazioni periodiche o di durata, nelle quali la prestazione si collega al decorso del tempo e l'interesse del creditore si soddisfa attraverso adempimenti ripetuti. In questo schema, per la Corte, possono rientrare i tributi locali (Imu, Tari, Tasi) perché il rapporto di credito sarebbe legato a una causa debendi continuativa, connessa al protrarsi del servizio o del beneficio garantito dall'ente impositore. Per i tributi erariali, invece, rileva l'autonomia dei singoli periodi d'imposta: ogni anno l'obbligazione nasce da una nuova verifica dei presupposti impositivi e non da un rapporto continuativo in senso proprio.
Resta un punto che nella pratica professionale non può essere liquidato troppo in fretta. Anche molti tributi locali sono articolati per annualità autonome e richiedono, anno per anno, la verifica del presupposto impositivo, della base imponibile, delle aliquote e delle eventuali variazioni dichiarative. La differenza tracciata dalla Consulta ha una sua logica sistematica, ma non è del tutto inattaccabile sul piano teorico. Si potrebbe obiettare, infatti, che la natura periodica non sparisce solo perché l'obbligazione viene rideterminata a ogni periodo d'imposta. La Corte sceglie una via di stabilità, evita di scardinare un orientamento ormai consolidato e lascia al legislatore l'eventuale compito di fissare termini specifici, e in termini operativi il contribuente che contesta una cartella o un'intimazione di pagamento per Irpef, Ires, Irap o Iva non potrà fondare la difesa sulla prescrizione quinquennale del credito d'imposta.
Diverso, invece, il discorso per sanzioni e interessi. Qui la regola cambia, e l'attenzione deve essere massima. Le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni in base all'art. 20, c. 3 D.Lgs. 472/1997, anche quando sono irrogate insieme a tributi soggetti al termine decennale. Lo stesso termine quinquennale vale per gli interessi fiscali, in forza dell'art. 2948, n. 4), c.c. Ne deriva una conseguenza concreta: davanti a un atto della riscossione non basta verificare la sorte del tributo principale, ma occorre distinguere le singole componenti del carico. Il debito d'imposta può essere ancora azionabile dopo 5 anni, ma sanzioni e interessi potrebbero essere già prescritti. Nella prassi, questa separazione viene spesso trascurata. Ed è proprio lì che si gioca una parte importante della difesa tecnica.
