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01 Ottobre 2019
Prescrizione dei contributi per dipendenti pubblici
Per le contribuzioni fino al 31.12.2014 non si applica il termine previsto dalla L. 335/1995 fino al 31.12.2021, mentre dal 1.01.2015 trova applicazione la prescrizione quinquennale. Lo precisa l'Inps con la circolare 122/2019.
L'art. 19 D.L. 4/2019 ha aggiunto all'art. 3 L. 335/1995 il comma 10-bis che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai cc. 9 e 10 del medesimo art. 3, per i periodi di competenza fino al 31.12.2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle Amministrazioni Pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'Inps; il termine di sospensione dell'applicazione della prescrizione è fissato al 31.12.2021. Tali disposizioni si applicano anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001. Pertanto, sono destinatari delle disposizioni:
- amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Unioni dei Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; in essi rientrano tutti gli enti indicati nella L. 70/1975, ordini e collegi professionali e relative...