Nelle obbligazioni solidali passive l’atto con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido produce effetto anche nei confronti degli altri condebitori.
Dato il particolare rapporto che lega i vari debitori, la giurisprudenza si è chiesta se l’atto interruttivo della prescrizione notificato nei confronti di uno solo dei condebitori espanda in automatico i propri effetti anche nei confronti di tutti gli altri solidali passivi. Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza 22.12.2021, n. 41201, statuendo che l’atto interruttivo (nel caso di specie si trattava di una costituzione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) interrompe la prescrizione del credito sia nei confronti dell’intimato opponente che nei confronti dei coobbligati intimati e non opponenti.
In conclusione, quindi, nei rapporti tra più coobbligati bisogna rifarsi all’assunto dell’art. 1310 c.c. in base al quale: “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Bisogna, inoltre, aggiungere che l’efficacia dell’art. 1310 c.c. è sottoposta a un particolare regime nel caso in cui la notifica dell’atto interruttivo venga inviata al socio di una società di persone. Qualora, infatti, come stabilito dall’ordinanza di Cassazione n. 41423/2021, la notifica venga effettuata nei confronti del rappresentante legale, essa avrà...