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Diritto
15 Giugno 2020
Prescrizione del credito tributario: chi decide
Per la somma insinuata al passivo la pronuncia può essere del giudice delegato, in sede di verifica, non appartenendo la materia alla competenza del giudice tributario.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14648/2017, a Sezioni Unite, aveva ritenuto che, in sede di ammissione al passivo, qualora il curatore avesse eccepito la prescrizione di un credito tributario maturato successivamente alla cartella, spettasse al giudice tributario decidere la relativa controversia, quale fatto estintivo dell'obbligazione, e il giudice delegato potesse solo ammettere il credito con riserva, in attesa della decisione.
Il giudice tributario, la cui giurisdizione si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, sarebbe infatti l'unico giudice competente a decidere ogni controversia relativa all'an e al quantum del tributo dovuto.
Con sentenza a Sezioni Unite 24.12.2019, n. 34447 la Corte di legittimità ha ribaltato il precedente orientamento a seguito di una più attenta lettura dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992 secondo il quale “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”.
La notifica della cartella di pagamento non impugnata, o vanamente impugnata, dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in decisione l'esistenza dell'obbligazione né il potere impositivo sussumibile nello...