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Tributi locali 19 Marzo 2026

Prescrizione e decadenza Imu, per la C.G.T. della Puglia coesistono

Alcuni giudici ritengono che per i tributi comunali periodici si applicherebbe contemporaneamente il termine quinquennale di decadenza e quello di prescrizione. Ciò impedirebbe la scissione soggettiva dei termini di notifica.

A distanza di pochi mesi la C.G.T. regionale pugliese (medesima sezione in diversa composizione collegiale) si esprime in modo diametralmente opposto in merito alla questione della compatibilità tra decadenza e prescrizione ai fini Imu.La decadenza ai fini Imu decorre in 5 anni ex art. 1, c. 161 L. 296/2006. La prescrizione dei tributi periodici, e relative sanzioni, per diritto vivente spira anch’essa in 5 anni. I termini sono coincidenti, ma la natura dei 2 istituti è diversa. Diversa è anche la decorrenza. Inoltre, ai fini della prescrizione non rileva il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 40543/2021 ha scolpito tale principio statuendo che per il rispetto dei termini decadenziali è sufficiente che l’Ente ponga in essere gli atti necessari ai fini della notifica, ma non è necessario che entro tali termini il contribuente ne abbia conoscenza. Purtroppo, l’utilizzo di tale principio alimenta la bruttissima abitudine dei Comuni di notificare l’atto postale a ridosso della scadenza con l’effetto che il cittadino, che ha materialmente l’atto dopo la scadenza, si convince (sbagliando) di poter far valere la decadenza in via giudiziale.Anche le proroghe Covid impattano diversamente su decadenza e prescrizione. A questo riguardo, la Cassazione (sentenza n. 33681/2022) ha ribadito che, ai fini Imu, l’attività del Comune è soggetta al termine di decadenza. Ha poi aggiunto che essa...

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