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Diritto del lavoro e legislazione sociale 26 Settembre 2026

Prescrizione ex D.Lgs. 758/1994, nessuna rateizzazione o dilazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce l’esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista dall’art. 21 D.Lgs. 758/1994.

L’art. 20 e ss. D.Lgs. 758/1994 disciplina un importante procedimento tramite il quale la gran parte dei reati in materia lavorativa e di sicurezza vengono gestiti direttamente e completamente dalla polizia giudiziaria, ovviamente sempre sotto la supervisione della Procura, che va informata sin dall’inizio della procedura in questione.La prima parte del procedimento consiste in un “ordine” della polizia giudiziaria diretto a eliminare le conseguenze del reato: l’art. 20, c. 1 D.Lgs. 758/1994 dispone infatti che “Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario”.La seconda parte (art. 21, c. 2), a compimento dell’ordine impartito, dispone che “quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”.Avevamo in passato già specificato la valenza della concessione del termine nell’ambito della procedura in questione: si tratta di elemento “costitutivo” del procedimento, lo è sia in merito a quello per adempiere alla prescrizione, sia ai 30 giorni previsti per...

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