Va segnalata, per i suoi evidenti risvolti, l'ordinanza 25.03.2021, n. 8419 della Corte di Cassazione in tema di sospensione della prescrizione dell'obbligo contributivo a carico del contribuente. Come noto, l'orientamento consolidato della Suprema Corte è da sempre nel senso che il dies a quo della prescrizione estintiva coincide con la data di scadenza dei contributi e non già con quella di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione costituisce una mera dichiarazione di scienza e non un presupposto del credito (al riguardo, Cassazione Civile, sez. lav., nn. 27950/2018 e 19403/2019).
La medesima Corte di Cassazione ha, tuttavia, altresì affermato che ricorre la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 C.C., qualora il debitore abbia posto in essere una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito e, quindi, quando abbia posto in essere un comportamento intenzionalmente diretto a occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (in questo senso, Cassazione Civile sez. lav. nn. 21567/2014 e 5413/2020).
Nel caso ora affrontato dalla Suprema Corte, la Corte d'Appello di Torino aveva ritenuto che la mancata denuncia del reddito non equivalesse a un doloso e preordinato occultamento del debito...