A un contribuente, socio illimitatamente responsabile di una società, veniva notificata il 21.04.2009 una cartella di pagamento che però non veniva impugnata nei termini di legge, così acquisendo definitività. Anni dopo, il medesimo contribuente impugnava la successiva intimazione di pagamento portante le medesime somme di cui alla cartella non impugnata: nello specifico, a sostengo della propria difesa, rilevava la prescrizione del credito fatto valere per irregolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
La controversia giungeva quindi davanti alla Corte di Cassazione la quale accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il giudice di legittimità precisava che, preso atto che la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente non era stata impugnata, qualsivoglia eccezione a essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Rinviando a proprie precedenti pronunce, la Cassazione ricordava che l'intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, c. 3 D.Lgs....