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Diritto 04 Luglio 2022

Prescrizione presuntiva e giuramento decisorio

Laddove il debitore eccepisca la prescrizione presuntiva di un credito fatto valere dal creditore, quest’ultimo, al fine di paralizzare tale eccezione, deve deferirgli il giuramento decisorio.

La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Al fine di superare tale presunzione, gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente, l’ammissione di non aver estinto l’obbligazione e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio. Quest’ultimo deve essere formulato in modo chiaro e specifico ai sensi dell’art. 233, c. 2, c.p.c., e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice possa limitarsi a verificare il c.d ”an iuratum sit” onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che se il debitore si è limitato a eccepire in via generica l’estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula può essere a sua volta generica, mentre solo se è stato precisamente indicato il modo in cui l’estinzione è avvenuta, la formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento. La Suprema Corte con ordinanza 6.8.2021 n.22422 aveva ritenuto corrette le pronunce dei giudici di merito sull’ammissibilità del giuramento formulato nel seguente modo: “giuro e giurando affermo o nego di...

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