Gli artt. 2954, 2955 e 2956 C.C. prevedono una serie di periodi trascorsi i quali, alcune prestazioni si presumono esser state soddisfatte. La presunzione viene meno, ai sensi dell'art. 2959 C.C. qualora il debitore ammetta la mancata estinzione dell'obbligazione in giudizio. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando questa contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta (Sez. 2, sentenza 16.02.2016, n. 2977).
Si è altresì affermato che la contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione e, pertanto, comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore (ex plurimis, Sez. 2, ordinanza 14.12.2017, n. 30058).
La prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come invece la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia...