Diritto del lavoro e legislazione sociale 14 Maggio 2025

Presenza del preposto: obblighi, criteri e responsabilità giuridiche

La questione della presenza continua del preposto nei luoghi di lavoro, al di fuori del contesto degli appalti dove l’obbligo di nomina è chiaramente normato, rappresenta un tema di frequente discussione e non rare ambiguità applicative.

Presenza del preposto: non costante, ma organizzata - La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che il concetto di “presenza del preposto” non può essere confuso con un presidio fisso e ininterrotto. In particolare, la Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 4340/2022, ha ribadito che il controllo del preposto deve configurarsi come una presenza organizzativa efficace, proporzionata ai rischi propri delle attività svolte.Questo orientamento viene ulteriormente confermato nella sentenza n. 22246/2022, sempre della Cassazione, che sottolinea l’importanza di una supervisione “qualificata”, ossia aderente alla natura delle lavorazioni, piuttosto che quantitativamente continua. A integrare il quadro interpretativo, la sentenza n. 47135/2022 evidenzia come la necessità di una vigilanza costante vada parametrata in base a variabili quali il grado di pericolosità delle mansioni, la complessità operativa e l'autonomia professionale dei lavoratori.Presenza fisica o controllo organizzato? I criteri applicativi - Alla luce delle suddette pronunce, si possono delineare criteri operativi per valutare la necessità della presenza del preposto:- presidio fisico continuo: indispensabile nei contesti ad alta criticità, come lavorazioni ad alto rischio, utilizzo di macchinari pericolosi, ambienti confinati o cantieri complessi;- supervisione discontinua o a distanza: ammissibile in lavorazioni ordinarie o attività standardizzate a basso rischio,...

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