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Amministrazione del personale
29 Dicembre 2023
Prestazione sportiva dei dipendenti della Pubblica Amministrazione
Lo svolgimento della prestazione sportiva di un dipendente pubblico è subordinato al rispetto della disciplina ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, specificamente integrata con i parametri definiti dal Ministero per la Pubblica Amministrazione con D.M. 10.11.2023.
L'art. 25, c. 6 D.Lgs. 36/2021, come modificato dal c.d. Decreto correttivo-bis (D.Lgs. 120/2023), prevede che i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 possano ricevere un incarico a svolgere una prestazione sportiva dilettantistica, lavorativa e non, solo se sono stati preventivamente rispettati gli obblighi autorizzativi e di trasparenza previsti dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001:
potranno svolgere prestazione sportiva dilettantistica in qualità di volontari solo se questa viene erogata fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
potranno svolgere prestazione sportiva dilettantistica in qualità di lavoratori, con il versamento di un corrispettivo, solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Le prescrizioni contenute nell’art. 25, c. 6 D.Lgs. 36/2021 si conformano letteralmente ai doveri già sanciti dal D.Lgs. 165/2001: i lavoratori pubblici, ai sensi dell'art. 53, c. 7 “non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”, mentre gli enti sportivi dilettantistici (art. 53, c. 9) “non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”.
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