Prestazioni artistiche: confermata la ritenuta del 30%
Con la risposta n. 66/2026 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i compensi percepiti da artisti non residenti per prestazioni rese in Italia sono imponibili nel nostro Paese con ritenuta del 30%, in applicazione dell’art. 23 del Tuir e dell’art. 17 del modello OCSE.
La risposta all’interpello 6.03.2026, n. 66 ha affrontato il tema della tassazione dei compensi percepiti da artisti non residenti per prestazioni rese nel territorio dello Stato, confermando un orientamento consolidato fondato sul coordinamento tra normativa interna e disposizioni convenzionali.Nel caso analizzato un cantante lirico fiscalmente residente in uno Stato estero stipulava un contratto con un teatro italiano per 4 rappresentazioni nel corso dell’anno, percependo il compenso al netto della ritenuta del 30% applicata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25, c. 2 D.P.R. 600/1973. L’istante sosteneva che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza, i compensi dovevano essere tassati esclusivamente nello Stato estero, con conseguente illegittimità della ritenuta operata in Italia e diritto al rimborso della stessa. L’Agenzia ha respinto questa impostazione richiamando, in primis, la disciplina domestica. In tal senso è stato osservato che:- (in linea generale) in virtù di quanto previsto dall’art. 3 del Tuir, i soggetti non residenti sono tassati in Italia limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato e, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. d) del Tuir, devono considerarsi prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio nazionale;- (nel caso specifico) poiché la prestazione artistica è stata svolta in Italia, il relativo...