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Accertamento, riscossione e contenzioso 26 Maggio 2026

Prestazioni gratuite del professionista: la prova non è presunta

La gratuità dell’incarico professionale resta possibile, ma deve essere dimostrata con elementi specifici e riferiti alla singola prestazione, poiché l’onerosità costituisce la regola ordinaria del rapporto professionale.

Con l’ordinanza 15.05.2026, n. 14338 la Corte di Cassazione interviene sul trattamento fiscale delle prestazioni rese senza fattura perché dichiarate gratuite. Il caso prende avvio da un accertamento nei confronti di un notaio, al quale l’Amministrazione Finanziaria aveva contestato compensi non dichiarati. Il principio affermato, tuttavia, riguarda in generale i professionisti che prestano attività a favore di familiari, amici, clienti abituali o soggetti legati da rapporti personali o di convenienza.Il principio affermato dalla Corte è chiaro. La gratuità non può essere desunta dal semplice fatto che il compenso non sia stato incassato o fatturato. Deve invece emergere da elementi positivi, riconoscibili e coerenti con la concreta prestazione svolta. La pronuncia si colloca nella logica civilistica della prestazione d’opera intellettuale. Il compenso rappresenta la forma ordinaria di remunerazione dell’attività professionale. La gratuità non è vietata, né incompatibile con il rapporto fiduciario, ma costituisce una modalità particolare del rapporto e richiede un supporto probatorio adeguato. Non è in discussione la libertà di rinunciare al compenso. Il punto riguarda, piuttosto, la possibilità di opporre tale rinuncia all’Amministrazione Finanziaria quando mancano riscontri attendibili. La dimostrazione della gratuità deve gravare, infatti, sul soggetto che dispone degli elementi conoscitivi più immediati e qualificati per documentarla. Ne consegue...

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