Con la circolare n. 75 del 03.08.2023, l’Inps, recependo le disposizioni introdotte in materia dal D.L. 48/2023 (come convertito dalla L. 85/2023), ha descritto le novità inerenti alle prestazioni occasionali in alcuni settori.
Dopo le importanti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in materia di prestazioni occasionali, che aveva sia ampliato la platea di utilizzatori (fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato) sia elevato l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori (10.000 euro), il c.d. “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023, convertito dalla L. 85/2023) ha aumentato i suddetti limiti e ampliato la summenzionata platea, con riferimento a utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Più precisamente la norma si riferisce ad aziende che svolgono come attività primaria o prevalente una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici Ateco2007:
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
96.04.20 Stabilimenti termali;
93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi (aggiornamento del precedente 93.21.00);
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Per i suddetti settori, il Decreto ha previsto:
la possibilità di accedere al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
la possibilità di erogare compensi, nei confronti della totalità dei...