Con l’approvazione del D.L. 17.03.2017, n. 25, vennero eliminati i vecchi voucher, che avrebbero potuto essere utilizzati fino al 31.12 di quell’anno solo se richiesti entro la data di entrata in vigore del decreto stesso. Una legge successiva (21.06.2017, n. 96) cercò di ovviare al vuoto normativo creato, disciplinando le prestazioni occasionali attraverso due distinti strumenti: il Libretto Famiglia, riservato alle persone fisiche, che può essere utilizzato per “prestazioni di lavoro occasionale solo nell’ambito dei lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, nell’insegnamento privato supplementare e nell’assistenza domiciliare a bambini, anziani e disabili”; il contratto di prestazione occasionale, che può invece essere utilizzato da “professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e da altri enti di natura privata, oltre che dalle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle imprese dell’edilizia ed affini, imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi, da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati e dalle imprese agricole”. Per entrambi gli strumenti, sono previsti limiti economici nel corso di un anno civile: compensi di importo...