Enti locali
10 Febbraio 2026
Prestazioni socioassistenziali, appalti enti locali e nuovo regime Iva
Con l’avvento del D.Lgs. 186/2025, e la piena applicazione del Codice del Terzo settore, mutano i requisiti soggettivi per la fruizione del regime di esenzione Iva, o dell’aliquota agevolata del 5%, sui corrispettivi dovuti per prestazioni in ambito sanitario e socioassistenziale.
Il D.Lgs. 186/2025 (Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto), in vigore dal 13.12.2025, contiene alcune importanti norme riguardanti il regime Iva delle prestazioni sanitarie, sociali, assistenziali, degli enti del Terzo settore. Disposizioni che, specularmente, impattano sui rapporti economici instaurati con i tipici appaltatori di tali servizi vale a dire enti locali e aziende del servizio sanitario.Il decreto legislativo, emanato dal Governo esercitando una delle molteplici deleghe attribuite dalla legge di riforma fiscale (L. 111/2023), razionalizza le condizioni di esenzione e Iva ridotta del 5%, la cui regolamentazione si è resa necessaria con l’abolizione, dal 1.01.2026, dello status fiscale di Onlus sancita dalla piena applicazione del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017. Gli enti no profit qualificati Onlus al 31.12.2025 devono richiedere, se ne possiedono i requisiti, l’iscrizione al RUNTS (o alla sezione speciale imprese sociali del Registro delle Imprese) entro il 31.03.2026. Le norme tecniche e attuative (art. 34 D.M. 106/2020), tuttavia, prevedono che con la suddetta iscrizione nel termine indicato beneficeranno dell’effetto retroattivo al 1.01.Tornando al D.Lgs. 186/2025, l’art. 3 riordina le esenzioni Iva di cui all’art. 10, c. 1, nn. 15), 19) 20) e 27-ter D.P.R. 633/1972, eliminando il riferimento alla non commercialità dell’ETS come elemento soggettivo di accesso,...