HomepageLavoroDiritto del lavoro e legislazione socialePrestiti ai dipendenti: novità nel calcolo del fringe benefit
Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Febbraio 2024
Prestiti ai dipendenti: novità nel calcolo del fringe benefit
Il datore di lavoro già quest’anno dovrà applicare le nuove regole, procedendo eventualmente entro il 28.02.2024 a correggere quanto già tassato in sede di conguaglio.
Con la conversione in legge del D.L. 145/2023 (“decreto Anticipi”) è stato modificato l’art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir relativo al calcolo dei fringe benefit sotto forma di prestiti ai dipendenti. La nuova disposizione si applica “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; pertanto, considerato che il decreto è entrato in vigore il 17.12.2023, già dal periodo d’imposta 2023.
In particolare, ferma restando la disciplina dei fringe benefit, la norma del Tuir individua criteri specifici di determinazione dei valori da assoggettare a tassazione per i prestiti concessi ai dipendenti.
La disciplina precedente stabiliva che: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente (TUS, ora tasso ufficiale di riferimento, TUR, stabilito dalla BCE) al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. Tuttavia, nell’interrogazione parlamentare 5.10.2023, n. 5-01426 è stata evidenziata l’inadeguatezza del metodo sottolineando che: “Tale disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi stessi. In questa congiuntura di tassi crescenti, la predetta...