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Diritto
09 Aprile 2021
Prestito titoli con pianificazione perdite a tavolino
Inammissibile la deduzione dei costi per commissioni correlate a un'operazione cosiddetta di stock lending, quando ciò sia meramente preordinato alla fruizione di vantaggi fiscali.
Con l’ordinanza 23.03.2021, n. 8061, la V Sez. Civ. della Cassazione ha avuto modo di ribadire (per l’ennesima volta) che non è possibile dedurre i costi sostenuti con riferimento alla corresponsione di commissioni (il c.d. manufactured dividend) correlate a un'operazione di stock lending o prestito titoli. L'indeducibilità deriverebbe dal fatto che tale peculiare fattispecie contrattuale di matrice anglosassone, al pari dell’usufrutto di azioni, realizzerebbe un trasferimento solo temporaneo della titolarità del diritto al dividendo e che per ottenere la relativa riscossione è previsto un costo solitamente di pari importo del dividendo stesso. Non assume difatti alcun rilievo, ai fini tributari, la circostanza che nell'un caso si verta in un diritto reale e, nell'altro, in un diritto di credito.
Nella prassi, si riscontra che la fattispecie presa in considerazione è di norma caratterizzata dall'assenza di qualsiasi alea contrattuale in ordine al versamento della commissione. Le parti contrattuali, infatti, sin dalla conclusione del contratto sono ben consapevoli (in virtù di apposito accordo) che il prestatario dovrà pagare una commissione, per un importo più o meno equivalente al valore dei dividendi distribuiti. Posto ciò, mentre sul piano civilistico, l'operazione appare sostanzialmente neutrale per il prestatario, da un punto di vista fiscale il vantaggio è...