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Lavoro 14 Giugno 2023

PrestO presto che è tardi: prestazioni occasionali

Il Decreto Lavoro è intervenuto sulle prestazioni occasionali, cd. PrestO. Si evidenziano le novità riepilogando anche alcune disposizioni che rimangono confermate per tale istituto.

L’art. 37 del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) è intervenuto anche sul tema delle prestazioni occasionali, cd. PrestO. Si evidenziano le novità, riepilogando anche la disciplina dell’istituto disciplinato all’art. 54-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito nella L. 96/2017. Novità - L’importo limite per anno civile per ciascun prestatore in riferimento alla totalità degli utilizzatori era già stato aumentato a 10.000 euro dalla legge di Bilancio per il 2023. Il Decreto Lavoro ha ulteriormente aumentato l’importo a 15.000 euro, in riferimento però solo ad alcuni settori, ossia quelli dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento. Sul tema dei limiti erano già vietate le prestazioni occasionali per: utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; imprese del settore agricolo; imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Il Decreto Lavoro ha precisato, per il punto 1, che fanno eccezione gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i quali possono ricorrere alle prestazioni occasionali se...

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