Per i giudici di legittimità, è l’Amministrazione Finanziaria a dover dimostrare che i prelievi ingiustificati del professionista sono per investimenti o comunque per acquisti che producono reddito. Nel caso in esame, il giudice di appello aveva correttamente ritenuto che fosse onere del Fisco indicare i beni e servizi che sarebbero stati acquistati con i prelievi non regolarizzati da fattura. Dopo questa ordinanza, è corretto quindi affermare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 ha modificato il regime delle presunzioni legali a favore dell’Erario, non potendosi più sostenere che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo sono destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale.
Con la sentenza del 2014, la Corte Costituzionale aveva infatti dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 32, c. 1, n. 2), 2° periodo D.P.R. 600/1973, nella parte che parifica i titolari di reddito di lavoro autonomo ai titolari di reddito d’impresa. Per i professionisti non possono esservi correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi che sono tipiche del reddito d’impresa e di conseguenza il prelevamento è da considerare solo un “mero indice generale di spesa”. La sentenza quindi afferma il principio per cui non è più proponibile l’equiparazione tra attività d’impresa e attività professionale ai fini della presunzione posta dall’art. 32 D.P.R. 600/1973 e ne consegue che incombe sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati rilevati sul conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili sono stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone maggiori compensi non dichiarati.
