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Diritto 27 Gennaio 2021

Presunzione bancaria? Dipende

Con l’ordinanza 29.10.2020, n. 23912, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia Entrate nei confronti di una associazione professionale di avvocati.

Per i giudici di legittimità, è l’Amministrazione Finanziaria a dover dimostrare che i prelievi ingiustificati del professionista sono per investimenti o comunque per acquisti che producono reddito. Nel caso in esame, il giudice di appello aveva correttamente ritenuto che fosse onere del Fisco indicare i beni e servizi che sarebbero stati acquistati con i prelievi non regolarizzati da fattura. Dopo questa ordinanza, è corretto quindi affermare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 ha modificato il regime delle presunzioni legali a favore dell’Erario, non potendosi più sostenere che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo sono destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale.
Con la sentenza del 2014, la Corte Costituzionale aveva infatti dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 32, c. 1, n. 2), 2° periodo D.P.R. 600/1973, nella parte che parifica i titolari di reddito di lavoro autonomo ai titolari di reddito d’impresa. Per i professionisti non possono esservi correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi che sono tipiche del reddito d’impresa e di conseguenza il prelevamento è da considerare solo un “mero indice generale di spesa”. La sentenza quindi afferma il principio per cui non è più proponibile l’equiparazione tra attività d’impresa e attività professionale ai fini della presunzione posta dall’art. 32 D.P.R. 600/1973 e ne consegue che incombe sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati rilevati sul conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili sono stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone maggiori compensi non dichiarati.