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Immobiliare 22 Giugno 2026

Presunzione di comunione delle parti di uso comune e supercondominio

La presunzione di comunione delle parti destinate all'uso comune opera anche quando si tratti di beni strumentali al godimento di edifici autonomi e solo orizzontalmente contigui (c.d. supercondominio o condominio orizzontale).

La Cassazione civile, sez. II, con la sentenza 22.05.2026, n. 15811, ha affrontato il seguente caso: il proprietario di un fabbricato aveva citato in giudizio avanti al Tribunale il proprietario del fabbricato contiguo, chiedendo che fosse accertata la proprietà comune delle scale, esterna e interna, e del ballatoio, di accesso dal piano terra al primo piano e da questo al secondo piano, apparentemente inserite nel fabbricato, ma da ritenere destinate all'uso di entrambi i fabbricati sul presupposto che essi costituiscano un condominio. All'esito dell'istruttoria il Tribunale aveva accolto la domanda di declaratoria della proprietà comune delle scale e del ballatoio di accesso dal piano terra al primo piano e da questo al secondo piano, ma la Corte d'Appello aveva, invece, riformato la sentenza di primo grado, escludendo la natura condominiale degli enti in contestazione, escludendo l'acquisto della loro comproprietà. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha riformato la decisione della Corte d’Appello, esponendo principi di diritto fondamentali in una materia molto controversa.La disciplina del condominio degli edifici è ravvisabile ogniqualvolta sia accertato, in fatto, un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni, quali quelle elencate in via esemplificativa dall'art. 1117 c.c., a unità o porzioni di proprietà individuale, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso. La nozione di condominio si configura,...

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