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Diritto 29 Maggio 2019

Presunzione di fruttuosità dei versamenti soci


Tra i problemi maggiormente dibattuti in ambito tributario, uno dei più significativi riguarda certamente la presunzione fruttifera di interessi del finanziamento soci. L'art. 46, c. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 dispone che le somme versate dai soci alla società “si considerano date a mutuo se dai bilanci (…) di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”. Il precedente art. 45, c. 2 Tuir elenca distinti indizi di presunzioni, ma nessuna riguarda la fruttuosità delle somme versate a titolo di mutuo: 1 - percezione degli interessi alla scadenza e nella misura pattuita per iscritto; 2 - percezione degli interessi nella misura maturata nel periodo d'imposta, se non è stabilita una diversa scadenza per iscritto; 3 - applicazione del tasso legale di interesse, se non è stabilita una diversa misura per iscritto. Amministrazione Finanziaria e Guardia di Finanza sostengono che la motivazione giuridica di tale presunzione risiederebbe nel testo dell'art. 1815 C.C., ai sensi del quale “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”. Secondo, invece, la posizione di autorevoli organi interpretativi quali Assonime (Approfondimento n. 11/2013) e l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Norma di comportamento n. 194), tale norma prevede che la presunzione di fruttuosità delle somme date a prestito...

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