Accertamento, riscossione e contenzioso
25 Agosto 2026
Presunzione di utili e ristretta base: criticità probatorie irrisolte
La disciplina introdotta dall’art. 23 D.Lgs. 148/2026 circoscrive la presunzione di distribuzione ai soli casi in cui l’Amministrazione accerti ricavi non contabilizzati o costi inesistenti. Resta però irrisolto il nodo della prova contraria.
Ambito normativo - L’art. 23 D.Lgs. 7.08.2026, n. 148, emanato in attuazione della L. 111/2023, introduce una disciplina positiva della presunzione di distribuzione degli utili nelle società caratterizzate da ristretta base partecipativa. La norma prevede che quando, in sede di accertamento, emergono componenti positivi non contabilizzati o non dichiarati, ovvero componenti negativi che hanno concorso alla formazione del reddito ma risultano indeducibili perché inesistenti, si presume, salvo prova contraria, che i relativi utili siano stati distribuiti ai soci. Gli utili presunti seguono il regime dei redditi di capitale di cui agli artt. 47, 58 e 89 del Tuir vigente, o delle corrispondenti disposizioni applicabili dal 1.01.2027.Innesco della presunzione e onere della prova - Sotto il profilo operativo, a parere di chi scrive, la novella non inciderà in modo marginale sull’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria. In presenza di una Srl con pochi soci, spesso legati da rapporti familiari, l’Ufficio continuerà a imputare direttamente ai soci i maggiori utili extracontabili, indipendentemente da ulteriori riscontri finanziari.Il punto critico, non affrontato dal legislatore, riguarda la rilevanza probatoria della presunzione di distribuzione e soprattutto il mancato coordinamento tra la nuova disposizione e l’art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992, che impone all’Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate e al giudice di annullare...