Accertamento, riscossione e contenzioso
18 Luglio 2024
Presunzioni di cessione e di acquisto nel diritto tributario
Le presunzioni di acquisto e di cessione si trovano nel D.P.R. 441/1997. Le presunzioni nel diritto tributario sono numerose e a vantaggio del Fisco. Ne scaturisce anche una difficile composizione con i precetti costituzionali.
Il diritto tributario domestico è costellato da presunzioni semplici e legali. Fra queste vi sono le presunzioni legali di cessione e di acquisto. In estrema sintesi, in presenza di determinate circostanze il Fisco presume che vi siano state operazioni imponibili non fatturate. I verificatori fiscali devono solo rilevare le circostanze scatenanti le presunzioni al fine di invertire l’onere della prova a carico del contribuente. La normativa primordiale sulle presunzioni di cessione ed acquisto si colloca nell’art. 53 D.P.R. 633/1972, per poi essere disciplinate dal D.P.R. 441/1997.
Nel caso della presunzione di cessione, la norma consente al Fisco di considerare ceduti i beni acquistati ma non rinvenuti nei luoghi in cui si svolgono le operazioni aziendali, né compresi tra i beni venduti. Invece, in merito alla presunzione di acquisto, si considerano acquistati i beni presenti nei luoghi in cui si svolgono le operazioni economiche ma non rilevati nella contabilità aziendale. Le presunzioni di acquisto e cessione possono emergere per via di rilevazioni fisiche dei beni all’atto di accesso, ispezione e verifica nei locali aziendali, oppure mediante rilevazione contabile nella forma di discrepanze fra i documenti e i registri contabili.
La logica sottostante delle presunzioni in parola riposa nella ricostruzione dei movimenti di beni che hanno contrassegnato operazioni imponibili ai fini Iva ma non fatturate. Da notare che, secondo la...