Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Luglio 2024
Presunzioni di cessione, sanzioni e CEDU
Le presunzioni di cessione dei prodotti soggetti ad accise e le interferenze con la CEDU. Le presunzioni legali che ne derivano consentono solo prove contrarie prestabilite dal legislatore. Antinomie derivanti dalla irrazionalità normativa.
Le presunzioni di cessione sono legislativamente incluse nel D.P.R. 441/1997. I beni e i prodotti non rinvenuti nei luoghi dove vengono esercitate le operazioni aziendali si presumono oggetto di operazioni imponibili non fatturate, salvo prova contraria già precostituita dal legislatore.
Quest’ultima risulta complicata a dire poco. Il caso tipico è quello dei prodotti liquidi soggetti ad accise in cui si potrebbe verificare che la rimanenza contabile è maggiore della giacenza effettiva. I cali naturali dipendono principalmente da alcune variabili: la composizione chimica del prodotto; fenomeni fisici; fenomeni biologici ed ambientali.
La normativa sulle presunzioni di cessione, il D.P.R. 441/1997, si limita a innescare la presunzione con inversione dell’onere della prova. Per la legge, il contribuente è colpevole dei cali naturali non fatturati. In realtà i cali naturali non dipendono dalle azioni del contribuente che gestisce il prodotto soggetto ad accise. Questo potrebbe essere il caso del gestore del distributore del carburante, il quale nel caso di cali naturali subisce le presunzioni di cessione senza possibilità di difesa, in quanto la prova contraria è impossibile. Il gestore-contribuente non può incidere su nessuna delle variabili che causano i cali naturali.
Questi ultimi dipendono dalla natura e dalla qualità del prodotto, i quali vengono determinati da processi chimici e fisici posti...